INFO & ENERGIA > FAQ
Significa che tutti i Clienti, anche quelli privati, possono scegliere liberamente e senza costi aggiuntivi, di cambiare il proprio fornitore e a quali condizioni acquistare l'energia elettrica e il gas naturale.
L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha definito un apposito Codice di Condotta Commerciale per il mercato elettrico e per il mercato gas, con regole che tutti gli operatori presenti sul mercato libero devono rispettare. I clienti elettrici nell'ambito della tutela del Codice di Condotta Commerciale sono i clienti alimentati in Bassa Tensione, mentre quelli gas sono quelli con consumi inferiori a 200.000 Smc/annui. Inoltre, tutti gli operatori sono sottoposti ad un attento controllo da parte di ARERA, che può sanzionarli in caso di mancato rispetto delle regole definite.
Il principale vantaggio della liberalizzazione è la possibilità di scegliere liberamente il fornitore di energia elettrica e di gas naturale sia per la propria casa che per la propria attività professionale.
Il soggetto che è tenuto alla manutenzione della rete è il distributore locale. In fattura verrà sempre indicato il numero del servizio di pronto intervento.
No, cambiare fornitore non comporterà nessuna modifica dell'impianto interno o cambio contatore. La continuità della fornitura verrà sempre garantita.
Il Distributore è tenuto ad eseguire due letture all'anno per i Clienti domestici. Gas Sales prevede inoltre cicli di lettura del contatore onde evitare fatturazioni a stima.
Diventare Cliente GAS SALES è facile: è sufficiente stipulare un contratto di fornitura. Senza sostenere alcun costo diventerà nostro Cliente. Gas Sales inoltre si occuperà di trasmettere in suo nome e per Suo conto la comunicazione di recesso dal precedente fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale.
Sì, passando a GAS SALES il Cliente rientrerà in possesso del deposito cauzionale qualora lo avesse versato al suo precedente fornitore (l'importo dell'eventuale deposito cauzionale è riportato in bolletta). GAS SALES non richiede il versamento di alcun deposito.
Il Cliente può cambiare fornitore ogni qualvolta lo ritiene necessario.
Tutti i Clienti domestici e i Clienti non domestici che siano alimentati in BT nel caso di fornitura di energia elettrica o che abbiano consumi inferiori a 200.000 Smc/anno nel caso di fornitura di gas naturale, possono recedere in qualsiasi momento dal contratto stipulato con GAS SALES e tornare con il precedente fornitore rispettando i termini di recesso definiti da ARERA. Gas Sales non prevede alcuna penale a carico del Cliente se il recesso viene esercitato come da contratto.
Viene riconosciuta a tutti i Clienti domestici che hanno sottoscritto un contratto di fornitura per usi domestici la possibilità di comunicare l'eventuale ripensamento entro 14 giorni dalla conclusione del contratto senza alcuna penalità e senza alcun obbligo di motivazione. È sufficiente inviare una comunicazione scritta mediante fax al 0523-949469 o via mail all'indirizzo: utenti@gassales.it.
Il Bonus Elettrico è un'agevolazione introdotta dal Governo per garantire un risparmio sulla spesa annua per l'energia elettrica delle famiglie in condizione di disagio economico e per i casi in cui una grave malattia costringa all'utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.
Il Cliente domestico può facilmente verificare l'avvenuta corresponsione del Bonus sociale attraverso un messaggio riportato in bolletta, con il quale viene comunicata l'avvenuta ammissione alla compensazione. Infine, l'importo relativo all'applicazione del bonus verrà indicato in dettaglio su ogni bolletta per tutto il periodo di erogazione. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione Bonus Sociale del sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) www.arera.it.
A partire dal 2021 il cittadino/nucleo familiare dovrà presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate.
Chiunque usi, anche occasionalmente, gas naturale o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 167/2020/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:
• i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta).
• i consumatori di gas metano per autotrazione.
Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore).
L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali, che possono ottenere assistenza per la compilazione (MDS), reperire informazioni sullo stato delle pratiche dei sinistri aperti e inoltrare eventuali reclami ai seguenti riferimenti:
Numero Verde: 800 92 92 86
Mail: assigas@cig.it
Dal lunedì al giovedì: 9.00 - 12.00 e 14.00 - 16.30
Venerdì:9.00 - 13.00
Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore energia reti e ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet: www.arera.it
Il Mix Energetico è l’insieme di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione di energia elettrica fornita dall'impresa di vendita ai clienti finali. Come disciplinato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, le imprese di vendita di energia elettrica sono tenute a fornire ai clienti finali informazioni sulla composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell'energia elettrica fornita.
Le fonti si classificano in:
Convenzionali: Fossili (carbone, petrolio, gas) e Non fossili (nucleare)
Rinnovabili: (eolico, solare, idroelettrico, geotermico, trattamento rifiuti, biomasse, ecc.)
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Nel ciclo di vita dei combustibili fossili si generano emissioni di CO2 e CH4 durante gli stadi di:
- pre-combustione (fugitive emissions): componenti gassosi o volatili che sfuggono o vengono rilasciati, involontariamente o volontariamente, durante le operazioni/lavorazioni che precedono la combustione (produzione, processo, trasporto, stoccaggio e utilizzo dei combustibili)
- combustione per la produzione di energia termoelettrica (fase in cui si produce la maggiore quantità di emissioni nocive).
Se consideriamo la fase della combustione (avente un maggiore impatto ambientale), possiamo sicuramente affermare che il gas rappresenta il combustibile fossile più pulito: posto uguale a 1 il dato relativo al gas naturale, il contributo relativo alle emissioni di CO2 è di circa 1 : 1,5 : 2 per gas naturale, olio e carbone, rispettivamente.
Nello specifico, quindi, il GAS NATURALE presenta il minor impatto ambientale tra i combustibili fossili: le emissioni di CO2 per unità di energia prodotta sono circa la metà di quelle da carbone e circa i 2/3 di quelle da olio. Inoltre, nelle centrali a ciclo combinato, la CO2 da gas naturale viene ridotta di almeno un ulteriore 15% per kWh prodotto.
I vincoli:
1. reperibilità della materia prima e infrastrutture: le riserve sono esauribili, limitate e concentrate prevalentemente in Medio Oriente e Russia. Deve quindi essere necessariamente acquistato e trasportato, oppure veicolato attraverso delle infrastrutture idonee.
2. costi legati alle infrastrutture: tempi di realizzazione e trasporto, impatto ambientale per la realizzazione, costi monetari. Tali costi hanno anche un'incidenza sul prezzo finale del gas.
3. pericolosità: il gas è esplosivo e deve quindi essere maneggiato con particolare attenzione.
4. andamento del prezzo del gas legato a quello del petrolio: tale legame rischia di azzerare la migliore efficienza del ciclo combinato e di rendere il prezzo del chilowattora del ciclo combinato, rigidamente ancorato al gas, meno competitivo rispetto ad altre fonti.
5. Emissioni in pre-combustione: le emissioni del gas nello stadio di pre-combustione, costituiscono una frazione non trascurabile.
LE ALTRE FONTI DEL MIX ENERGETICO
OLIO
Prestazioni ambientali (in termini di CO2) migliori di quelle del carbone, ma emissioni da combustione nettamente maggiori rispetto al gas naturale
Prezzo dell'olio elevato
Localizzazione in aree geopoliticamente delicate
Costi infrastrutturali / di trasporto con rischio di disastri ambientali in caso di incidenti
Fonte petrolifera attualmente impiegata in modo consistente per coprire il fabbisogno nazionale (specie nel settore dei trasporti): un forte ridimensionamento dell'industria petrolifera comporterebbe conseguenze critiche per molte aziende e per l'indotto.
CARBONE
Tecnologie per il Carbone Pulito (Clean Coal Technologies): drastica riduzione dell'impatto ambientale di questa fonte tramite un miglioramento dell'efficienza e una riduzione delle emissioni poiché trasformano il carbone in altri prodotti energetici gassosi o liquidi "puliti" e di più facile utilizzo (es. la gassificazione del carbone).
Considerando l'intero ciclo di vita dei combustibili (estrazione, preparazione e utilizzo finale) il carbone già oggi ha un impatto ambientale complessivo sostanzialmente analogo a quello del gas metano.
Basso costo e riserve site in aree geopoliticamente sicure che garantiscono la certezza dell'approvvigionamento.
Industria labour intensive con un rapporto occupazionale di quasi 3 a 1 rispetto a una centrale a gas. La costruzione ed esercizio di una centrale a carbone ha quindi un impatto positivo non trascurabile in termini di indotto sul territorio.
Per il carbone, le emissioni nello stadio di pre-combustione (coal mining + trasporto fluviale) ammonterebbero a circa il 3% del totale.
Nel caso di nuovi impianti, il margine competitivo del carbone deve confrontarsi con i maggiori investimenti richiesti per centrali a carbone rispetto a quelle a ciclo combinato. Il costo capitale incide infatti sul costo di produzione per circa il 50% per le centrali a carbone a fronte del 15-16% nel caso di impianti CCGT o di centrali a olio.
NUCLEARE
Una centrale nucleare non emette CO2
Vantaggio nella bilancia dei pagamenti poiché riduce la dipendenza delle economie occidentali dall'import di petrolio, gas e carbone.
L'energia elettrica prodotta all'estero dal nucleare ed acquistata per fronteggiare il fabbisogno energetico viene pagata cara.
Una centrale nucleare necessita un lungo periodo di tempo per essere costruita (in media 10 anni). In questo lungo periodo di tempo vanno poi aggiunti i costi opportunità, ossia le perdite "potenziali" pari al tasso di interesse perso se i fondi fossero stati depositati in banca o occupati in altre attività economiche.
Rischi per la sicurezza, connessi al funzionamento delle centrali nucleari e al trasporto, smaltimento e stoccaggio dei rifiuti radioattivi (scorie), la cui gestione è ancora un capitolo aperto per l'intero occidente.
Al termine del ciclo di vita della centrale nucleare va considerato anche il costo del suo smantellamento, la bonifica del territorio e lo stoccaggio delle scorie radioattive.
RINNOVABILI
Sono inesauribili, quindi non pongono problemi di approvvigionamento.
Alcune di queste fonti (in particolare quella solare) possono permettere la micro-cogenerazione e la generazione distribuita, ossia essere prodotte in piccoli impianti domestici distribuiti sul territorio che possono soddisfare il bisogno energetico di una singola abitazione o piccolo gruppo di abitazioni.
Comportano costi infrastrutturali ed impatti ambientali e paesaggistici per la realizzazione di impianti specifici per catturare l'energia e veicolarla ove necessario.
Necessità di riorganizzare la rete elettrica nazionale.
Problemi legati all'"aleatorietà", "non programmabilità" e stoccaggio di molte delle fonti di energia rinnovabile L'elettricità non si può conservare (tranne che con costose batterie), deve quindi essere consumata nel momento in cui viene prodotta.
Ampi margini di miglioramento tecnologico, che comportano quindi investimenti consistenti nel breve termine per ottenere effetti positivi soltanto nel medio-lungo termine.
Rischi occupazionali: ogni quattro posti creati ne vengono persi nove tradizionali a causa dal costo sostenuto per incentivare le fonti rinnovabili, altrimenti non convenienti.
SITI INTERNET DI APPROFONDIMENTO
Per ulteriori approfondimenti vi consigliamo di visionare il sito www.gse.it e/o di prendere contatti con ufficio statistiche@gse.it (Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. - Direzione Operativa Statistiche sulle fonti rinnovabili Viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00192 Roma).
Per ulteriori approfondimenti visitare i siti dei seguenti enti:
Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
ENEA
Assocarboni
International Energy Agency
World Energy Council
Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia
[Informazione alla clientela ai sensi del Decr. M.S.E. 31/7/2009, art.3.1]
In caso di mancato o parziale pagamento, Gas Sales srl si riserva il diritto di costituire in mora il cliente tramite invio di raccomandata o PEC all’interno della quale viene specificato il termine ultimo per procedere al pagamento (minimo di 3 giorni lavorativi di cui all’art. 3.3 lett. a) TIMOE).
Decorso tale termine, in costanza di mora, Gas Sales provvederà ad inviare alla società di distribuzione la richiesta di sospensione della fornitura per morosità secondo quanto previsto dall’art. 3.3 lett b) e c) del TIMOE, ovvero:
• Nel caso in cui il misuratore sia connesso in bassa tensione e qualora ne sussistano le condizioni tecniche, l’intervento di sospensione della fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 giorni solari in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile, decorso tale periodo, in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, verrà effettuata la sospensione della fornitura. La riduzione della potenza avverrà entro un tempo minimo di 25 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora (art. 3.3 lett.b) TIMOE).
• Nel caso di clienti finali diversi da quelli di cui al precedente punto, la richiesta di sospensione fornitura avverrà entro un tempo minimo di 40 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora (art. 3.3 lett c) TIMOE).
A partire dal trentesimo giorno dall’avvenuta sospensione, perdurando l'inadempimento, Gas Sales si riserva la facoltà di risolvere il contratto di somministrazione ai sensi degli artt. 1454 e 1456 cod. civ. senza ulteriore comunicazione, con il conseguente anticipato scioglimento dei contratti di dispacciamento e trasporto dell'energia elettrica per i quali è stato conferito mandato a Gas Sales srl.
Successivamente si procederà al recupero del credito e saranno, inoltre, addebitati al cliente i costi di riduzione potenza ed eventuale riattivazione, le somme eventualmente versate per l'estinzione dei rapporti contrattuali accessori e le spese sostenute per la diffida e i solleciti di pagamento inviati.
In caso di perdurante morosità relativa ad un Cliente finale titolare di un POD non disalimentabile, Gas Sales si riserva di comunicare al SII la risoluzione contrattuale. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del Servizio di maggior tutela o, se del caso, di salvaguardia, di cui al TIV.
La controparte commerciale è tenuta a corrispondere al cliente finale un indennizzo automatico, per un importo pari a:
a) euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente:
1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
2. il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora la controparte commerciale non sia in grado di documentare la data di invio;
3. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura.
Nei casi suddetti, al cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.
[TIMOE, art. 3 e 17, delibera ARERA 258/15 e s.m.i]
In caso di mancato o parziale pagamento, Gas Sales srl si riserva il diritto di costituire in mora il cliente tramite invio di raccomandata o PEC all’interno della quale viene specificato il termine ultimo per procedere al pagamento (minimo di 3 giorni lavorativi di cui all’art. 4.2 lett. a) TIMG).
Decorso tale termine, in costanza di mora, Gas Sales provvederà ad inviare alla società di distribuzione la richiesta di sospensione della fornitura per morosità entro il termine previsto dall’art. 4.2 lett. b) del TIMG, ovvero 40 giorni solari dalla notifica della comunicazione di costituzione in mora.
A partire dal trentesimo giorno dall’avvenuta sospensione, perdurando l'inadempimento, Gas Sales si riserva la facoltà di risolvere il contratto di somministrazione ai sensi degli artt. 1454 e 1456 cod. civ. senza ulteriore comunicazione e procederà con le operazioni di recupero del credito con ulteriore aggravio di spese.
L’esercente la vendita è tenuto a corrispondere al cliente finale un indennizzo automatico, per un importo pari a:
a) Euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
b) Euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:
1. Il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
2. Il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.
Nei casi suddetti, al cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.
[Informazione alla clientela ai sensi del TIMOE, art.16]
Imposte nella fattura Gas
Nella fattura gas, le imposte comprendono:
- imposta erariale di consumo (accisa)
- addizionale regionale
- imposta sul valore aggiunto (IVA)*
In particolare, l’IVA viene calcolata per scaglioni in base al consumo
progressivo:
- per gli usi civili e per gli usi domestici è al 10% per i primi 480 Smc
consumati
- per gli usi civili e per gli usi domestici è al 22% su tutti gli altri consumi e
sulle quote fisse
- per usi industriali è al 22%, a meno che il cliente non faccia richiesta di
applicazione dell'aliquota agevolata secondo i casi previsti dalla legge
* Nella la fattura GAS, la colonna relativa al Codice IVA viene esposta solo
se sono presenti voci assoggettate ad aliquote diverse.
Imposte nella fattura Energia Elettrica
Nella fattura gas, le imposte comprendono:
- imposta erariale di consumo (accisa)
- imposta sul valore aggiunto (IVA)
Attualmente l’IVA applicata alla fornitura di energia per "uso domestico" è pari al 10%; per i clienti con "usi diversi" è pari al 22%.
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con delibera 228/2017/R/com del 6 aprile 2017, in vigore dall’1 maggio 2017, ha introdotto una serie di regole preventive, riguardanti la conferma del Contratto, volte a tutelare i Clienti domestici e non domestici in caso di contratti stipulati fuori dai locali commerciali del Venditore o mediante forme di comunicazione a distanza.
Nel caso di Clienti domestici, il Venditore, prima dell’attivazione, deve rispettare precise misure preventive in materia di conferma del contratto; specificamente, in caso di contratti conclusi in un luogo diverso dai locali commerciali: il rilascio della copia del contratto firmato o della conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il Cliente è d’accordo, su altro supporto durevole; nel caso di contratti conclusi attraverso forme di comunicazione a distanza: la conferma del contratto concluso su supporto durevole.
Nel caso di Clienti non domestici, il Venditore prima dell’attivazione, ha invece l’obbligo di inviare al Cliente finale una lettera di conferma o, in alternativa, nei soli casi di contratti conclusi in luogo diverso dai locali commerciali del Venditore, di effettuare una telefonata di conferma.
Il Cliente che riscontri il mancato rispetto delle suddette regole da parte del Venditore può presentare - direttamente, o mediante legale rappresentante o una associazione di consumatori o di categoria - un “reclamo per contratto o attivazione contestati” entro e non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di emissione della prima bolletta, se Cliente domestico ovvero 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne ha avuto conoscenza, se Cliente non domestico.
L’invio del reclamo, entro i suddetti termini, è condizione necessaria per l’avvio della procedura speciale a carattere risolutivo e della procedura ripristinatoria previste dal provvedimento dell’ARERA.
Gas Sales Energia ha aderito volontariamente alla procedura ripristinatoria prevista dalla predetta normativa impegnandosi, una volta accertata la fondatezza del reclamo, a fornire al Distributore e al Venditore precedente tutte le informazioni utili per consentire, senza alcun onere a carico del Cliente, il ritorno del Cliente alle vecchie condizioni di fornitura.
Per approfondimenti, si veda il testo dell’Allegato A alla delibera 228/2017/R/com dell’ARERA.
Eventi Sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gennaio 2017
A seguito degli eventi sismici verificatisi il 24 Agosto 2016, il 26 Ottobre 2016 e il 18 Gennaio 2017 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha emanato provvedimenti immediati al fine di introdurre agevolazioni per le popolazioni colpite.
Agevolazioni economiche
Ai sensi della Delibera 34/2022/R/com art. 4.1, le agevolazioni sono state prorogate fino al 31 Dicembre 2022.
Tali agevolazioni, cumulabili con il bonus elettrico e il bonus gas, riguardano, sia la luce che il gas:
• La non applicazione dei corrispettivi una tantum normalmente richiesti in caso di nuove connessioni/allacciamenti, disattivazioni, riattivazioni subentri e volture;
• L’azzeramento in fattura di alcune componenti dei costi relativi al trasporto e alla gestione del contatore e degli oneri generali di sistema.
Soggetti Beneficiari
Tali agevolazioni possono attivarsi automaticamente o su richiesta del soggetto interessato.
Agevolazioni automatiche
Le agevolazioni vengono applicate in modo automatico per:
• I soggetti titolari di almeno un contratto di fornitura nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 e 2-bis al Decreto Legge n. 189/2016 (aggiornato dalla Del. 111/2021), ad accezione delle utenze attive nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto;
• I soggetti alloggiati nelle strutture abitative di emergenza (SAE) adibite a civile abitazione e/o nei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (MAPRE) e/o alle utenze site nelle aree di accoglienza allestite dai Comuni e a quelle site negli immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione.
Agevolazioni su richiesta
Nel caso non si risieda nei comuni del cratere sismico, identificati negli allegati 1 e 2 e 2-bis al Decreto Legge n. 189/2016 laddove il proprio immobile abbia avuto danni in seguito al terremoto occorre presentare istanza di agevolazione. Le agevolazioni possono essere richieste da:
• Tutti i soggetti con immobile situato nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, solo nel caso in cui dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda;
• Soggetti titolari di utenza sita in altri Comuni delle regioni interessate dagli eventi sismici e attiva alla data di tali eventi, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra l’inagibilità dell’immobile in cui è sita l’utenza e gli eventi sismici verificatisi, comprovato da apposita perizia asseverata;
• Soggetti che abbiano subito, a causa degli eventi sismici, gravi danni alla propria abitazione di residenza e siano in grado di dimostrare l'inagibilità parziale o totale della stessa e il nesso di causalità con i menzionati eventi, comprovato da apposita perizia asseverata;
• Soggetti alloggiati nei moduli temporanei abitativi (MAP) o titolari di forniture temporanee ad uso abitativo, quali ad esempio roulotte e camper.
Portabilità Dell’Agevolazione
Ciascun soggetto beneficiario può godere delle agevolazioni in tanti punti di fornitura quanti erano quelli attivi alla data del sisma. Tuttavia, il soggetto avente diritto ad agevolazione - automatica e non - che alla data del sisma era residente nell’unità immobiliare divenuta inagibile, ha diritto a usufruire dell’agevolazione anche relativamente all’unità immobiliare in cui ha stabilito la residenza/domicilio successivamente all’evento sismico, indipendentemente dalla Regione in cui quest’ultima sia ubicata.
COME RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE
Escluso i casi di agevolazione automatica, il cliente interessato deve inoltrare l’istanza di agevolazione al proprio venditore di gas e energia elettrica fornendo i seguenti documenti:
1) Copia dell’atto di certificazione dell’Autorità comunale competente, o di equivalente documentazione, sullo stato di inagibilità della originaria unità immobiliare nella titolarità del cliente finale, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/00, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, attestante l’inagibilità dell’originaria unità immobiliare nella titolarità del medesimo cliente finale;
2) Autocertificazione in cui si dichiara la data di accadimento dell’evento sismico che ha reso inagibile l’abitazione e che, in relazione al punto di fornitura asservito all’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a) non sono state richieste agevolazioni per altri punti di fornitura, né da parte del soggetto richiedente, né da parte di altri soggetti che alla data precedentemente indicata, risiedevano nell’unità immobiliare di cui alla medesima lettera a);
3) Elementi identificativi del contratto;
4) Eventuale autocertificazione che l’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a) è la casa di residenza;
5) L’autocertificazione di aver risieduto alla data indicata al precedente punto b) nella medesima unità immobiliare, qualora il soggetto richiedente sia diverso dal titolare delle utenze nell’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a).
Nel caso in cui l’agibilità dell’unità immobiliare sia ripristinata prima della scadenza del 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari della proroga devono darne comunicazione al proprio venditore entro 30 giorni (D. 111/2021 art. 5.1).
Per i clienti Gas Sales Energia la documentazione va inoltrata al seguente indirizzo:
Gas Sales Srl
Via F.lli Cervi, 143
29010 Alseno (PC)
I soggetti che presentano istanza per usufruire delle agevolazioni hanno l’obbligo di inoltrare al proprio venditore entro 18 mesi dall’invio dell’istanza copia della perizia asseverata che dimostri il nesso di causalità diretto tra il danno e gli eventi sismici, pena l’annullamento di tutte le agevolazioni già riconosciute.
Ripresa Fatturazione
Come stabilito dalla Delibera 252/2017/R/com, il Venditore provvederà, entro il 31 dicembre 2021, all’emissione di una fattura di conguaglio, relativa agli importi sospesi dall’art. 3 Del. 810/2016/R/com, che tenga conto delle agevolazioni previste, fermo restando i pagamenti già effettuati dal cliente finale alla data del 15 agosto 2020. Le suddette fatture contabilizzano anche i consumi successivi alla fine del periodo di sospensione dei pagamenti e fin all’emissione delle fatture medesime.
Rateizzazione
Il piano di rateizzazione sarà comunicato al cliente contestualmente alla fattura unica ed avrà le seguenti caratteristiche:
• La rateizzazione sarà senza interessi a carico del cliente;
• Le rate, non cumulabili, avranno importo costante non inferiore a 20€;
• Il piano avrà una durata di 120 mesi, con periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata al cliente; tuttavia, se l’importo delle rate così calcolato dovesse risultare inferiore a 20€, il periodo di rateizzazione potrà essere ridotto per il tempo necessario a soddisfare l’importo minimo della rata;
• In caso di fatturazione congiunta di energia elettrica e gas, anche il piano di rateizzazione sarà congiunto.
Il cliente potrà comunque scegliere di pagare la fattura in un'unica soluzione.
Comunicazione di variazione indirizzo di spedizione
Per segnalare a Gas Sales Energia un diverso indirizzo di recapito fatture, rispetto a quello della fornitura colpita a seguito del sisma, è possibile:
• Entrare in chat dal sito Gas Sales Energia;
• Chiamare il Servizio Clienti allo 0523-949222 o il Numero Verde 800.13.17.17 (entrambi attivi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00);
• Scrivere una mail ad utenti@gassales.it.
Nel caso di clienti finali (come definiti agli Artt. 2.3 a) e c) del TIV e art. 2.3 a),b),c) e d) del TIVG) ed esclusi i clienti multisito qualora almeno un punto non sia servito in bassa tensione o non abbia consumi annui inferiori a 200.000 Smc e le amministrazioni pubbliche, interessati dalla fatturazione energia elettrica e gas naturale di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, calcolati con un criterio di attribuzione dei consumi su base giornaliera (criterio pro-die), è prevista la possibilità di eccepire l’avvenuta prescrizione di questi importi.
Qualora la responsabilità del ritardo di fatturazione sia attribuibile all’operatore, il venditore è tenuto a dare adeguata evidenza della presenza in fattura di tali importi, differenziandoli dagli importi relativi a consumi risalenti a meno di due anni. A tal fine il venditore può, in alternativa:
a) emettere una fattura contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di due anni oppure;
b) dare separata e chiara evidenza degli importi per consumi risalenti a più di due anni all’interno di una fattura di periodo o chiusura relativa anche a consumi risalenti a meno di due anni.
Gli importi oggetto di prescrizione sono esclusi dall’ambito di applicazione di eventuali clausole contrattuali che prevedano metodi di pagamento quali servizi di incasso pre-autorizzati SEPA Direct Debit – SDD (domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito), anche nel caso in cui fossero la modalità indicata dal cliente finale relativamente alle fatture di periodo e di chiusura.
È fatta salva la facoltà del venditore di rinunciare autonomamente ad esercitare il proprio diritto di credito relativamente agli importi oggetto di prescrizione. In tal caso il venditore è tenuto a fornirne puntuale informazione al cliente finale, specificando l’ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni.
Qualora, invece, la presunta responsabilità del ritardo di fatturazione sia attribuibile al cliente finale, il venditore è tenuto ad integrare la fattura recante tali importi con una pagina iniziale aggiuntiva contenente:
a) il seguente avviso testuale: “La fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni da pagare e non soggetti a prescrizione in quanto dalle verifiche è emersa una Sua presunta responsabilità per il ritardo nella fatturazione di tali importi”;
b) l’ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni;
c) la motivazione che ha determinato la presunta responsabilità del cliente nella fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni;
d) una sezione che indica la possibilità di inviare un reclamo al venditore nonché un recapito postale o fax e una modalità telematica o indirizzo di posta elettronica del venditore a cui far pervenire il reclamo medesimo.
È fatta salva la facoltà del venditore di rinunciare autonomamente ad esercitare il proprio diritto di credito relativamente agli importi oggetto di prescrizione. In tal caso il venditore è tenuto a darne informazione al cliente finale specificando l’ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni.