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Servizio di conciliazione

Servizio di Conciliazione paritetica ADR

Il Servizio Conciliazione è stato istituito dall’Autorità per mettere a disposizione dei clienti finali di energia elettrica e gas una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori e i gestori, mediante l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione sui settori regolati che aiuta le parti a trovare un accordo.
Tutti gli operatori, venditori o distributori, e i gestori sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell’Autorità.

L’elenco aggiornato degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie è disponibile sul portale ARERA.
La procedura coinvolge il Cliente o un suo delegato, il fornitore e/o il Distributore territorialmente competente ed il conciliatore in veste di facilitatore dell’accordo. La procedura può essere attivata nel caso in cui il Cliente non ritenga soddisfacente la risposta ricevuta dal fornitore, o a seguito di mancata risposta da parte del fornitore al reclamo scritto del Cliente, una volta trascorsi 40 giorni dall’invio del reclamo da parte del Cliente.

La domanda di conciliazione non può essere presentata oltre un anno dalla data dell’invio del reclamo al fornitore. Le modalità di presentazione del reclamo e la gestione della procedura sono disciplinate dal TICO: in particolare, il Cliente presenta in modalità telematica sul sito web del Servizio Conciliazione, la domanda di conciliazione direttamente o mediante un delegato, anche appartenente ad associazioni di consumatori o di categoria.

Il Cliente domestico, nel caso in cui non utilizzi la modalità telematica, può presentare la domanda di conciliazione anche mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio di Conciliazione, ferma restando la gestione online della procedura.

Tale tentativo di conciliazione è obbligatorio nelle materie regolate dall’ARERA e condizione di procedibilità dell’azione giudiziale da parte del Cliente finale di energia elettrica alimentato in bassa e/o media tensione e del Cliente gas naturale alimentato in bassa pressione.

La condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro esperito dinanzi al Conciliatore si conclude senza accordo, ivi inclusi i casi di mancata comparizione della controparte.

Sono escluse dall’obbligo dell’esperimento preventivo del tentativo obbligatorio di conciliazione le controversie: i. attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali; ii. per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge; iii. promosse ai sensi degli artt. 37, 139 e 140bis del Codice del Consumo. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.arera.it/consumatori/conciliazione

Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità, è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull’energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution). Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR e ODR europei in materia di consumo.